Per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.
Lo scopo è quello di accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
L'ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all'interno della cabina dell'ascensore. Qualora l'ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario.
Alla verifica periodica provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, l'azienda sanitaria locale, competente per territorio, oppure gli organismi di certificazione autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico e notificati alla Commissione europea.
In particolare le operazioni vengono compiute a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dal competente organo pubblico oppure da imprese abilitate
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all'impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In caso di verbale negativo, l'impianto potrà essere rimesso in esercizio - una volta eseguiti gli interventi prescritti nel verbale stesso - solamente dopo che sia stata eseguita una verifica straordinaria con esito positivo.
In merito all'individuazione degli apparecchi da sottoporre a verifica biennale occorre sottolineare che la lista viene estratta dall'archivio dell'ASL in base alle scadenze: in particolare materialmente la scheda viene estratta dall'ingegnere che fa la visita.
Cosa succede se viene sottoposto a verifica un ascensore sbagliato che durante le operazioni di controllo viene pure danneggiato? Una risposta alla domanda ci viene dalla motivazione della Corte di Appello di Firenze n. 827 del 5 aprile 2019 (inedita).
Un ingegnere dell'ASL si recava presso un condominio per la verifica ordinaria dell'ascensore.
Era presente anche un tecnico della presunta ditta incaricata della manutenzione, tecnico che dichiarava di non conoscere l'impianto; il rappresentante dell'ASL ordinava lo stesso al manutentore di porre in essere il contatto tra la scheda del quadro di manovra dell'ascensore e la morsetteria dei cavi elettrici dei vari piani per consentire il movimento dell'ascensore.
A seguito di tale operazione il quadro elettrico dell'impianto condominiale veniva danneggiato irrimediabilmente.
In ogni caso era emerso che i protagonisti di questa vicenda (ditta, suo incaricato, ASL) avevano sottoposto a verifica un impianto che era già stato già sottoposto a controllo, intervento segnalato sulla targhetta apposte all'interno dell'ascensore.
Il condominio, quindi, si rivolgeva al Tribunale per richiedere il risarcimento dei danni, domanda che veniva accolta.
In particolare il giudice attribuiva la responsabilità, solidalmente, in ragione del 50% alla ditta e dell'altro 50% all' ASL ed all'ingegnere, quantificando l'ammontare complessivo del risarcimento (che comprendeva anche i danni da mancato utilizzo dell'ascensore).
Secondo lo stesso giudice era di scarso rilievo individuare il soggetto che aveva formato l'elenco degli impianti da sottoporre a verifica.
La ditta di manutenzioni si rivolgeva alla Corte di Appello, facendo presente che l'unica responsabile dei danni era l'ASL, cioè il soggetto che aveva predisposto l'elenco degli impianti da sottoporre a controlli, inserendovi anche l'ascensore sbagliato; del resto la stessa ditta sottolineava pure che era stato l'ingegnere ad ordinare al proprio incaricato di eseguire l'operazione causa del danno al quadro elettrico.
Secondo l'ASL - che si costituiva in giudizio - la responsabilità era della ditta che consapevole di non avere stipulato alcun contratto di manutenzione con il condominio, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire interventi sull'impianto condominiale.
Del resto la stessa ASL notava come nella targa, presente nell'ascensore, risultasse quale responsabile della manutenzione altra ditta; in ogni caso contestava l'ammontare del danno subito dal condominio che doveva riguardare solo il valore della scheda danneggiata. Il condominio chiedeva invece la conferma della sentenza di primo grado.
Installazione dell'ascensore e danni alle altre unità
La Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale.
Secondo i giudici di secondo grado infatti la mancata conoscenza dell'impianto avrebbe dovuto indurre l'incaricato della ditta ad astenersi dal compiere qualsiasi operazione su quell'impianto, anche a fronte degli ordini impartiti dal verificatore.
Ma la Corte ha ritenuto responsabile pure l'ASL atteso che tecnico incaricato, altamente specializzato, avrebbe dovuto astenersi dal sottoporre a verifica l'impianto del condominio sia perché nella targa all'interno dell'ascensore risulta addetta alla manutenzione dell'impianto altra società, sia perché nella documentazione non era riportato il numero civico.
L'ASL con ingegnere incaricato e la presunta ditta di manutenzione sono stati, quindi, condannati a risarcire al condominio la somma necessaria per ricondurre il bene danneggiato nella condizione in cui si sarebbe trovato se il danneggiamento non si fosse verificato (compresi la rivalutazione, gli interessi e il risarcimento per il mancato uso del bene per circa tre mesi).
Chi paga la sostituzione della pulsantiera dell'ascensore?
Sentenza Scarica CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 5 aprile 2019 n. 827
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