Nuovi chiarimenti fiscali, forniti in risposta a specifici interpelli, chiariscono l’ambito di applicazione ed i tetti di spesa agevolabili in ambito Superbonus. In particolare, i nuovi indirizzi sono tre e si possono così sintetizzare:
Il locatario di un appartamento e del relativo box pertinenziale, di proprietà di una società di gestione immobiliare (cioè di un soggetto escluso dall’agevolazione), può comunque beneficiare del Superbonus, perché ai fini del Superbonus questo fattore non rileva.
Il conduttore di un’unità immobiliare di proprietà di una società che però sostiene in prima persona spese per interventi di efficienza energetica, con il consenso del proprietario, ha diritto alla detrazione se l’immobile fa parte di un edificio in condominio.
La detrazione è invece esclusa se l’immobile è di categoria A/8 o A/9 oppure se fa parte di un edificio composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli ammessi. Inoltre, il beneficio non spetta se il locatario è socio della compagine proprietaria.
Per la realizzazione degli interventi antisismici (limite di spesa pari a 96mila euro), quando i lavori sono realizzati su singole unità immobiliari il tetto massimo va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. I lavori ammessi al Sismabonus, tra l’altro, non possono fruire di un autonomo limite di spesa.
In merito alla demolizione e ricostruzione “con ampliamento”, il Superbonus non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ma tale limitazione non riguarda gli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Ne consegue che la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume non riscaldato delle pertinenze. Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi collegata all’efficientamento energetico, ai fini del tetto di spesa rileva la sola situazione finale, dopo la demolizione e ricostruzione.
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