Il comma 2 dell'art. 119 del decreto Rilancio che contiene la lista degli interventi trainati in caso di Superbonus di tipo energetico, prevede il riconoscimento della detrazione del 110% oltre che per i lavori ammessi all'ecobonus anche per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Secono il testo, in fatti, questa agevolazione è estesa anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ossia, appunto, quelli necessari per migliorare l'accessibilità degli edifici.Il Superbonus è riconosciuto a prescindere dal fatto che nell'immobile siano o meno presenti dei soggetti disabili. In ogni caso affinchè la detrazione possa essere riconosciuta occorre la certificazione relativa al rispetto delle norme di legge in materia di accessibilità per quel che riguarda le caratteristiche dell'ascensore. Poichè però un ascensore è già presente, seppure non a norma, spetterà al tecnico che assevera la pratica per il Superbonus stabilire se l'intervento di sostituzione della sola cabina può rientrare o meno nell'agevolazioen del 110%. in alternativa è comunque possibile accedere alla detrazione del 75% prevista per il solo anno 2022 dal nuovo art. 119-ter introdotto nel decreto rilancio dalla legge di Bilancio, con la possibilità, anche in questo caso, di sconto in fattura o cessione del credito.