Stop ai lavori se l'ascensore è troppo pericoloso per i condomini

2022-10-10 02:01:34 By : Mr. Amy Chen

Scatta la sospensione dei lavori di installazione del vano ascensore se l'impianto mette a rischio la possibilità di passaggio di un'eventuale barella fra le rampe ed ostacolare le vie di fuga per i condomini in caso di emergenza. Lo ha deciso la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia con l'ordinanza n. 150/2019, depositata il 31 gennaio 2019.

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Disposta la sospensione in via cautelare degli effetti del permesso di costruire rilasciato in sanatoria del Comune, in attesa che l'esperto incaricato dal tribunale verifichi l'esistenza delle problematiche evidenziate. Troppo delicati e rilevanti i valori coinvolti: il Condominio dovrà anche a compiere tutte le attività necessarie a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di condòmini e terzi fino alla definizione del giudizio

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Il fatto. I proprietari di un appartamento in condominio impugnavano il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune per il completamento di un impianto ascensore nel vano della scala A dell'edificio condominiale, chiedendo l'annullamento del provvedimento edilizio, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia.

Secondo i ricorrenti, l'intervento in oggetto aveva alterato le condizioni di sicurezza e stabilità dell'immobile; il vano ascensore, inoltre, non consentiva il superamento delle barriere architettoniche, anzi, provocherebbe il rischio di non consentire l'accesso di una possibile barella per eventuali situazioni di emergenza. Il ricorso veniva notificato anche nei confronti del Condominio.

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La verificazione. Pronunciandosi sulla domanda cautelare, il Tribunale amministrativo ha ritenuto anzitutto che le problematiche evidenziate nel ricorso, ove sussistenti, rischiano effettivamente di compromettere la pubblica incolumità e di non garantire un tempestivo intervento in caso di necessità.

Secondo il giudice amministrativo, si rende necessario effettuare subito un accertamento tecnico al fine di verificare la sussistenza delle problematiche evidenziate in ragione della delicatezza e della rilevanza dei valori coinvolti e di acquisire un quadro istruttorio completo in vista della successiva fase di merito.

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Differenza con la consulenza tecnica. Nel caso di specie, i giudici ritengono sufficiente una "verificazione", e non una "consulenza tecnica d'ufficio", potendosi effettuare l'accertamento richiesto sulla base della documentazione presente in atti e senza necessità, allo stato, di effettuare una valutazione tecnica della situazione oggetto di causa (articolo 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo).

La differenza tra verificazione e consulenza tecnica sta nell'essere, la prima, un mero strumento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la seconda consiste in una valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della decisione, con una valenza non meramente ricognitiva e circoscritta ad un fatto specifico (Consiglio di Stato, 8 marzo 2012, n. 1343).

Accolta la domanda cautelare di sospensiva. Il docente universitario incaricato dal Tribunale amministrativo dovrà quindi chiarire se davvero la realizzazione dell'impianto nel vano scala del fabbricato può impedire il passaggio di un'eventuale barella fra le rampe, come temono alcuni condomini. Nel frattempo, scatta lo stop ai lavori di costruzione dell'ascensore.

Nelle more delle attività di verificazione, infatti, il Tribunale amministrativo ha disposto la sospensione dell'efficacia del permesso di costruire concesso in sanatoria dal Comune. Si fermano dunque i lavori per l'ascensore fino almeno fino al responso del tecnico nominato dal tribunale.

Va garantita la sicurezza ed incolumità dei condomini. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto dunque di accogliere la domanda cautelare formulata dai ricorrenti «in considerazione della particolare delicatezza dei valori astrattamente compromessi dall'intervento in esame» che vedono coinvolti, come detto, il diritto al superamento delle barriere architettoniche per i soggetti disabili, nonché le garanzie necessarie per far fronte a situazioni di emergenza, nonché per e condizioni di sicurezza e incolumità.

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Il Tribunale amministrativo regionale ha altresì disposto che, nelle more della definizione dell'intero giudizio, il Condominio dovrà adottare ogni misura necessaria al fine di garantire la sicurezza dell'impianto e delle scale al fine di evitare eventuali pregiudizi per i condomini e per ogni altro ospite dell'edificio condominiale.

Spese della fase cautelare compensate tra le parti.

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