Sempre più numerosi sono gli interventi che si possono effettuare in regime di edilizia libera. Vediamo cosa si può costruire senza permesso.
Cosa si può costruire senza permesso? Gli interventi in edilizia libera sono tutti quei lavori per cui non è necessario richiedere autorizzazioni o titoli abilitativi in Comune o presentare documentazione e, rispettando comunque tutti i regolamenti e le norme vigenti, possono essere eseguiti in autonomia. Nei giorni scorsi all’elenco degli interventi ammessi dall’articolo 6 del Testo Unico sono state aggiunte anche le vetrate panoramiche amovibili. Vediamoli insieme (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Cosa si può costruire senza permesso: gli interventi liberi
I lavori che non hanno bisogno di alcun titolo abilitativo né dell’avvio di una pratica particolare (Cila o Scia) sono specificatamente elencati in un glossario unico entrato in vigore nel 2018 con lo scopo di eliminare dubbi e di regolamentare, in maniera univoca e a livello nazionale, tutta la materia.
Nello specifico, si tratta di 58 interventi che riguardano la manutenzione ordinaria e altre tipologie di lavori; tuttavia, l’elencazione contenuta nel glossario non è esaustiva, serve solo per esemplificare le opere eseguibili senza permessi. In ogni caso tali interventi, pur essendo “liberi”, devono essere realizzati rispettando le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici (si pensi al regolamento comunale) e nelle normative di settore (ad esempio le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, ecc.).
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Parlare di edilizia libera e di interventi che si possono fare senza richiedere permessi in Comune e redigere apposite pratiche, significa addentrarsi nell’ambito dei titoli abilitativi. L’edilizia libera include tutti quegli interventi per cui non è necessario richiedere autorizzazioni, secondo quanto definito dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 con le successive modifiche, come il D.Lgs 222/2016), che ha ridotto il numero di titoli abilitativi edilizi, con lo scopo di attuare un’opera di semplificazione della materia.
Oggi, per tutti i lavori che non rientrano nell’edilizia libera è obbligatorio seguire precisi iter burocratici, che nello specifico sono la CILA, la SCIA e il Permesso di Costruire. La semplificazione attuata a livello normativo dal Testo Unico dell’Edilizia ha invece abrogato la DIA, la super DIA e CIL. Il titolo corretto, dipende dalla tipologia di lavori da eseguire. È chiaro che se si deve eseguire un’opera in edilizia libera è tutto più semplice e la burocrazia molto più snella. Non è necessario richiedere un titolo abilitativo, ma solo prendere in considerazioni eventuali altri aspetti- come il rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme antisismiche, igienicosanitarie, paesaggistici e così via.
Quindi, sì una semplificazione, ma non certamente una totale liberta di intervenire come e dove si vuole. Al di là di ciò, però, è bene sottolineare che è necessario fare attenzione e non confondere la tipologia di interventi da eseguire, con il titolo abilitativo.
Vediamo insieme quali sono gli interventi di edilizia libera, suddividendoli in macro-categorie.
L’elencazione delle opere di manutenzione ordinaria eseguibili in regime di edilizia libera è molto lunga.
In generale, vi rientrano gli interventi di riparazione, sostituzione o rinnovamento e, in alcuni casi, anche di rifacimento e di installazione di diversi elementi quali ad esempio:
L’elenco comprende anche la riparazione, integrazione, l’efficientamento, il rinnovamento e/o la messa a norma di:
In relazione a questa macro-categoria è possibile realizzare alcune operazioni senza richiedere alcun permesso come l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e la messa a norma di:
Nell’elenco delle opere realizzabili in regime di edilizia libera rientrano anche interventi che interessano gli spazi esterni dei fabbricati. Più precisamente, si tratta della realizzazione, riparazione, sostituzione e rifacimento di intercapedine, locale tombato, pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi, vasca di raccolta delle acque nonché dell’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di:
Sono ricompresi tra gli interventi edili eseguibili senza permessi l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e la messa a norma di alcuni dispositivi dedicati alla produzione di energia e calore come:
Altresì, nell’edilizia libera rientrano:
Un emendamento al Dl Aiuti-bis approvato al Senato lo scorso 13 settembre e alla Camera il 15/9, ha ammesso tra gli interventi che si possono realizzare in edilizia libera (articolo 6 del Testo unico dell’Edilizia), le vetrate panoramiche amovibili trasparenti (Vepa), purché siano rispettati alcuni requisiti.
i tratta dunque di un intervento inserito nel DPR 380/01 e non all’interno del Glossario di edilizia libera. In particolare è stata inserita la lettera b-bis all’articolo 6 del Testo unico in edilizia:
“Gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico- costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
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