Cosa si intende per privata dimora

2022-10-09 22:05:30 By : Ms. Jane Liu

Violazione di domicilio, interferenze nella vita privata e reati all’interno dell’abitazione: quali luoghi si considerano privata dimora?

Cosa si intende per privata dimora e perché è così importante stabilire questo concetto? 

Non tutti sanno che alcuni reati scattano solo se commessi all’interno dell’altrui privata dimora; si pensi alla violazione di domicilio o alle interferenze illecite nella vita privata (ossia alle registrazioni effettuate all’interno del domicilio altrui). E ci sono altri reati che, se commessi nella privata dimora, subiscono un aggravamento di pena; si pensi al furto in abitazione (art 624-bis cod. pen.). Infine, esistono ulteriori aspetti giuridici collegati alla privata dimora come la possibilità di esercitare la cosiddetta legittima difesa domiciliare, situazione nella quale la condizione di pericolo e di timore, che consente di aggredire l’intruso, si considera presunta, non necessita cioè di prove.

Ma cosa si intende per privata dimora? Cosa rientra in questo concetto? A primo acchito saremmo portati a ritenere che la privata dimora è il luogo di residenza o il domicilio della vittima: la casa cioè in cui vive, dove abita, dove sta anche per un periodo limitato di tempo. Ma la nozione è molto più ampia. La privata dimora è anche la camera d’albergo in cui si soggiorna per una sola notte. E non solo. La giurisprudenza della Cassazione ha allargato il concetto di privata dimora ricomprendendovi anche altri luoghi. 

Ecco dunque cosa si considera privata dimora nel nostro ordinamento.

In tema di legittima difesa domiciliare rientra nella nozione privata dimora anche la soglia dell’abitazione. In un edificio condominiale essa corrisponde alla zona antistante la porta di casa, laddove si trova lo zerbino. Ragion per cui non si può sostare proprio dinanzi a tale spazio senza il consenso del relativo proprietario [1].  

Nel concetto di privata dimora rientra non solo l’abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione della vita professionale, culturale e politica. 

Anche l’ufficio privato è luogo di privata dimora se si tratta di un luogo non aperto al pubblico, ove cioè il relativo titolare svolge la propria attività lavorativa avendo il potere di decidere chi ammettere e chi no all’interno di esso. Tale non sarebbe quindi il negozio ove possono liberamente entrare i clienti, ma lo è il retrobottega, lo studio del professionista, l’ufficio privato. Lo è anche un’agenzia [2].

Tuttavia, proprio con riferimento a negozi e bar, la Cassazione ritiene che essi, dopo l’orario di chiusura, quando cioè ormai i clienti non possono più rientrare, rientrano nel concetto di privata dimora, ragion per cui sono maggiormente tutelati [3]

Si qualifica come luogo di privata dimora non solo l’abitazione, ma anche il luogo non pubblico nel quale si può dimorare con modalità riservate per un tempo apprezzabile come appunto la camera di un albergo, un bed & breakfast, una locanda. Si tratta infatti di luoghi in cui le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.

Anche l’ascensore è un luogo di privata dimora se si tratta ovviamente di quello collocato nel palazzo in cui si vive (indipendentemente se si tratti di un appartamento in affitto) [4].

Tutte le pertinenze dell’edificio in cui si vive rientrano nel concetto di privata dimora, compresa quindi anche la portineria di un condominio, in quanto è incontrovertibile la sua natura pertinenziale in riferimento allo stabile.

Sviluppando tale linea interpretativa deve ritenersi che le “pertinenze” dell’abitazione – come i garage, gli androni, i cortili condominiali e gli ascensori – devono essere considerati luoghi di “privata dimora”, sempre che l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate.

Circa l’identificazione delle caratteristiche del bene pertinenziale si è già affermato – con giurisprudenza costante – che «ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale» [4].

Anche il giardino privato, prospiciente a una villa, anche se non munito di cancello o recinto, è una privata dimora.

Il furto avvenuto in una stanza di ospedale non rientra nella privata dimora poiché è inqualificabile come ‘luogo di privata dimora’ essendo un ambiente accessibile a una pluralità di persone senza che il degente possa opporre resistenza [6].

Secondo la Cassazione [7], il circolo (ad esempio quello sportivo) non può essere privata dimora, per quanto riservato ai soli iscritti.

[1] Cassazione penale , sez. I , 08/11/2017 , n. 8090

[2] Cassazione penale , sez. V , 04/11/2019 , n. 50192 In tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l’abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all’esplicazione della vita professionale, culturale e politica. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto luogo di privata dimora i locali di un’agenzia in cui l’utilizzatore svolgeva attività professionale). (Conf. Sez. 5, n. 6010/1985, Rv. 169790-01; Sez. 1, n. 556/1973, Rv. 124672).

[4] Cass. pen., sez. II, ud. 17 febbraio 2022 (dep. 26 aprile 2022), n. 15889

[5] Cassazione sentenza n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389.

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