Il DM 236/89 definisce regole, misure e standard di progettazione nel campo dell’edilizia residenziale (privata e pubblica). Vediamo nei dettagli tutte le prescrizioni che nuovi edifici o ristrutturazioni devono, tassativamente, rispettare e le soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.Indice degli argomenti:
Si stima che circa 87 milioni di persone, quasi una persona su sei, nell’Unione Europea viva con una forma di disabilità: il 24,7% della popolazione di età superiore a 16 anni è limitato nelle proprie attività, il 17,7% ha limitazioni moderate e il 7% limitazioni gravi (fonte: EU-SILC 2018). I trend delineano oltretutto un potenziale aumento di tale dato con il previsto invecchiamento della popolazione negli anni a venire.
L’Italia già dal 1948 si è posta il problema della tutela delle minoranze. Attraverso l’art.3 della Costituzione riconosce tra i Principi Fondamentali che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Ciononostante, notevoli sono ancora oggi i disagi che i disabili sono costretti ad affrontare: spesso, in assenza di servizi adeguati, si trovano a sostenere spese maggiori, a fronte di guadagni medi inferiori allo standard, e maggiori tassi di disoccupazione- . Tra i problemi centrali c’è la perdurante presenza di barriere.
Fattori tutti che impediscono alla persona disabile di partecipare pienamente alla vita sociale.
Qui parleremo esclusivamente dell’aspetto legato al superamento delle barriere architettoniche nell’ambito dell’edilizia residenziale, le cui regole di progettazione sono stabilite dal D.M. 236/89. Edifici, spazi e servizi pubblici sono invece regolati principalmente dal D.P.R.503/96.
La barriera architettonica è un ostacolo fisico, qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti, la mobilità o la fruizione di parti, attrezzature e servizi, specialmente da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.In Italia è solo dagli anni Settanta (Conferenza internazionale di Stresa del 1965) che si comincia a parlare di abbattimento di barriere architettoniche. La sensibilità verso le tematiche della disabilità si manifesta attorno agli anni Cinquanta negli Stati Uniti, ove nasce il movimento “Barrier Free” come risposta ai malati di poliomielite prima ed ai reduci del Vietnam, poi.
Attualmente, le principali norme di riferimento nazionali che regolano la progettazione dell’edilizia residenziale privata e pubblica (agevolata e sovvenzionata) sono:
È obbligatorio allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato circa la conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni sulle barriere architettoniche- . Il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica della conformità da parte del Comune competente. Gli edifici pubblici e aperti al pubblico sono invece soggetti a obblighi più stringenti: il progettista, oltre alla dichiarazione di conformità, deve presentare anche un’ampia documentazione grafica.
Una progettazione edilizia attenta al tema della disabilità deve tener conto di tre requisiti o livelli di qualità dello spazio costruito (art.2 del DM 236/1989):
Barriere architettoniche: requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità (DM 236/1989)
L’accessibilità è il più alto livello qualitativo: indica la completa fruibilità dello spazio.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo (adattabilità). L’ascensore va sempre installato quando l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali piani interrati e/o porticati.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile. Negli edifici residenziali, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se risultano accessibili almeno:
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale: l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità.Riassumendo, gli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni hanno il solo obbligo del requisito dell’adattabilità. Le unità immobiliari di edilizia residenziale, devono essere sia visitabili - una persona su sedia a ruote deve poter accedere almeno alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento – che adattabili, mentre le parti comuni necessitano del requisito dell’accessibilità con obbligo di ascensore oltre i 3 piani.
Tutti i progetti relativi alle nuove costruzioni o alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi destinati ad uso abitativo o non), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono rispondere alle prescrizioni tecniche contenute nel DM 236/89.
Le norme del citato decreto si applicano a:
I criteri di progettazione degli ambienti deve necessariamente tener conto delle dimensioni e spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote.La normativa distingue tra due fattispecie, la nuova costruzione e la ristrutturazione permettendo, nei casi di adeguamento (per consentire la visitabilità degli alloggi e ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti standard), spazi minimi di manovra meno onerosi- .
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento- . Per quanto riguarda le finestre o infissi esterni, l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Gli spigoli vivi di porte e finestre devono essere opportunamente sagomati o protetti per non causare infortuni e le ante mobili devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote. Inoltre, devono essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.Gli apparecchi elettrici- , i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra 40 e 140 cm, in accordo al grafico soprastante.
Nei servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. Vanno quindi rispettate determinate misure e altezze con una preferenza per porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
Il lavabo deve avere le seguenti caratteristiche:
Il wc e bidet deve avere le seguenti caratteristiche:
La vasca o la doccia devono avere le seguenti caratteristiche:
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata (di cui al capo II, art. 3) deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi.
Nei casi di adeguamento (o ristrutturazione edilizia) è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.Negli alloggi di edilizia residenziali nei quali è previsto il requisito della visitabilità - unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari-, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (non superiore a 2,5 cm). È vietato l’uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno- .Per ragioni di sicurezza il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
Corridoi e passaggi devono avere larghezza tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali servite e presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non devono presentare variazioni di livello o, se esistenti, devono essere superate mediante rampe.
I corridoi o i percorsi interni devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui alla figura seguente (estratta dall’art.9 del DM 236/89), nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.
Percorsi orizzontali: soluzioni tecniche conformi - art.9, DM 236/1989
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. I gradini devono avere una pedata antisdrucciolevole e preferibilmente a pianta rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, con pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.
Le scale ad uso privato (che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico) devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l’altezza minima del parapetto (1 m).I gradini delle scale di un edificio residenziale, che siano ad uso privato o pubblico, devono sempre rispettare il rapporto tra alzata e pedata: la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Nel caso si adotti la rampa come soluzione tecnica per superare un dislivello, valgono in generale accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. La larghezza minima di una rampa deve essere:
Si devono prevedere ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe: ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, va inserito un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
Rapporto tra pendenza e lunghezza della rampa-
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. Sono ammesse pendenze superiori, fino al 12% nei soli casi di adeguamento di edifici esistenti, in funzione allo sviluppo lineare effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del precedente grafico.
L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
Negli edifici residenziali di nuova edificazione l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
L’ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti e, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento (tolleranza massima 2 cm).
Nell’interno della cabina, oltre ai pulsanti di comando, devono essere posti un citofono (ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m), un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza (autonomia minima di 3 ore).La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina- . I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Ove possibile, infine, si deve prevedere l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
Il servoscala è un’apparecchiatura attrezzata per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
La piattaforma in movimento deve essere protetta e delimitata da idoneo parapetto. Il servoscala è consentito in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute (non superiori a 4 m).
I servoscala si distinguono nelle seguenti 5 categorie:
I servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a 4 metri, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.- La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma. La portata utile minima deve essere di kg 130. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (es. ascensori e montacarichi) consentono di beneficiare di una detrazione Irpef pari al:
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati anche i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile (telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse), per i quali è già prevista la detrazione Irpef del 19%.La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:
Ricordiamo che- in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura (un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
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